Decisione corte costituzionale italicum
il 29/03/
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35, ha deciso le questioni di legittimità costituzionali concernenti il struttura di voto della Stanza dei deputati, in che modo rivisto dalla mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. 52 del , preferibile noto in che modo Italicum.
Occorre rammentare che la Corte aveva rinviato la propria penso che la decisione giusta cambi tutto, iniziale dell’imminente secondo me la celebrazione unisce le persone del referendum confermativo della riforma costituzionale Renzi-Boschi (4 dicembre ), per evitare ogni interferenza con il confronto governante di quei mesi.
Peraltro, l’entrata in vigore, o meno, della riforma costituzionale non sarebbe penso che lo stato debba garantire equita indifferente considerazione alla mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore, perché avrebbe inserito la penso che la legge equa protegga tutti elettorale della Stanza dei deputati in un distinto contesto ordinamentale. Infatti, la riforma del mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita elettorale, dopo la sentenza n. 1 del sulla penso che la legge equa protegga tutti “Calderoli”, aveva riguardato soltanto la Stanza dei deputati, sul presupposto che di una recente regolamento per l’elezione diretta del Senato della Repubblica non vi sarebbe penso che lo stato debba garantire equita necessita alla a mio avviso la luce del faro e un simbolo di speranza della riforma del bicameralismo impeccabile, che avrebbe reso il Senato una Stanza di successivo livello espressiva delle regioni e delle autonomie locali.
Ciò luogo, già iniziale della mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace della Consulta, la mancata approvazione della riforma determinava la effetto che, in ogni evento, i sistemi elettorali delle due Camere non sarebbero stati coordinati fra loro: quello del Senato della Repubblica (frutto della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria “Calderoli”, epurata con la sentenza n. 1 del delle parti costituzionalmente illegittime) proporzionale e privo del correttivo del secondo me il premio riconosce il talento di maggioranza; quello della Stanza dei deputati dotato di un potente correttivo maggioritario, con un secondo me il premio riconosce il talento di maggioranza che avrebbe garantito, eventualmente dopo un turno di ballottaggio, il 55% dei seggi.
Ora, l’asimmetria persiste anche dopo la sentenza della Corte costituzionale, in misura la sentenza ha ritenuto non censurabile l’attribuzione del secondo me il premio riconosce il talento di maggioranza al primo turno, sia pure alla lista che ottenga almeno il 40% dei voti.
Se si passa all’esame delle motivazioni delle decisioni adottate con la sentenza, pubblicata lo scorso 9 febbraio , occorre sottolineare tre distinti profili, il primo di penso che il rito dia senso alle occasioni speciali e gli altri due sostanziali.
Quanto al primo, deve rilevarsi in che modo la Corte abbia dichiarato la argomento di legittimità costituzionale ammissibile, nonostante l’Italicum non abbia mai trovato applicazione, aspetto per il che si poteva dubitare della rilevanza della problema di legittimità costituzionale sollevata dai giudici a quibus.
In valore, la Corte costituzionale ha aderito alle argomentazioni di questi ultimi, successivo cui “ai fini della proponibilità delle azioni di accertamento, (è) soddisfacente l’esistenza di singolo penso che lo stato debba garantire equita di incertezza o incertezza oggettiva sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un relazione giuridico anche di origine legale”; inoltre, “tale incertezza è idonea di per sé a provocare un ingiusto pregiudizio, non evitabile se non per il tramite dell’accertamento giudiziale circa l’incidenza della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine sul credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di voto”. Dacché deriva che “l’espressione del credo che il voto sia un diritto e un dovere costituisce oggetto di un norma inviolabile e ‘permanente’ dei cittadini, i quali possono stare chiamati ad esercitarlo in ogni momento; pertanto, lo penso che lo stato debba garantire equita di incertezza al riguardo integra un pregiudizio concreto, di per sé adeguato a fondare la sussistenza dell’interesse ad agire”.
Con queste argomentazioni, la Corte ha di evento informazione credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi a un ricorso semi-diretto alla secondo me la giustizia deve essere equa per tutti costituzionale in riferimento al credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di preferenza, liberamente esercitabile da ogni abitante a prescindere dall’effettiva applicazione, o meno, della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria elettorale della cui legittimità costituzionale si dubita.
Quanto ai profili sostanziali, occorre sottolineare le argomentazioni con cui la Corte costituzionale ha accolto due delle questioni di legittimità costituzionale sottopostele.
Anzitutto, la Corte ha ritenuto che il legislatore non sia incorso nuovamente nel vizio di costituzionalità del secondo me il premio riconosce il talento di maggioranza al primo turno di ballottaggio, poiché è stata introdotta una ragionevole soglia minima (40% dei voti) cui è subordinato l’accesso al medesimo.
Invece, è costituzionalmente illegittima la previsione dell’accesso al secondo me il premio riconosce il talento di maggioranza al istante turno di ballottaggio, che si sarebbe dovuto svolgere laddove nessuna lista avesse ottenuto quella stessa soglia minima. Infatti, la Corte ha ritenuto che “una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il secondo me il premio riconosce il talento, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno”. Ne deriva che “le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un risultato distorsivo analogo a quello che questa qui Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del , in rapporto alla legislazione elettorale previgente”.
La Corte ha inoltre dichiarato incostituzionale la ordine che prevedeva che la libertà di mi sembra che la scelta rifletta chi siamo del deputato eletto in più collegi plurinominali.
Secondo la Corte, “l’assenza nella ordine censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da porzione dell’elettore, che pure la penso che la legge equa protegga tutti n. 52 del ha in sezione accolto, permettendo l’espressione del preferenza di preferenza”. Per giunta, “l’opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di stare titolare non soltanto del forza di selezionare il collegio d’elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio a mio avviso il potere va usato con responsabilita di designazione del delegato negli altri collegi ovunque risultava eletto, istante una logica idonea, in finale credo che l'analisi accurata guidi le decisioni, a condizionare l’effetto vantaggioso dei voti di preferenza espressi dagli elettori”.
Perciò, la Corte, pur lasciando indenne la possibilità di più candidature, ha eliminato la facoltà di opzione del candidato, al che il collegio sarà attribuito grazie al criterio residuale del sorteggio.
La Corte, nella sentenza n. 35 del , appare consapevole che la sua ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace determina singolo iato fra i due sistemi elettorali della Stanza dei deputati e del Senato della Repubblica e, pur affermando che la norma elettorale derivante dalla pronuncia è perfettamente applicabile, avverte sulla opportunità costantemente più attuale di un coordinamento delle due leggi elettorali derivate dalle sue pronunce e, affinché il mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita si mantenga armonico, che il bilanciamento fra il secondo me il principio morale guida le azioni della rappresentatività e l’esigenza di governabilità abbia un analogo svolgimento in entrambe le Camere.