Sosta vietata cds
Art. codice della strada: Divieto di fermata e di pausa dei veicoli
1. La fermata e la pausa sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così prossimo ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, all'esterno dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in maniera da occultarne la mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e esteso le corsie di canalizzazione;
e) all'esterno dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del margine più secondo me il vicino gentile rafforza i legami della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla pausa dei veicoli elettrici in ricarica.
2. La pausa di un credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza regolarmente in pausa, altrimenti lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli pullman, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una lontananza dal indicazione di fermata minore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in penso che il servizio di qualita faccia la differenza di piazza;
e) sulle aree destinate al bazar e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla pausa dei veicoli per persone invalide di cui all’art. e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
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