barihip.pages.dev




Imposta registro valore catastale

Con questa qui basilare utility puoi calcolare le imposte dovute nella compravendita di immobili ad uso abitativo.

L'applicazione calcola automaticamente l'IVA, l'imposta di registro, l'imposta catastale e l'imposta ipotecaria in base al genere di immobile acquistato ed al venditore.

Se l'atto di penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia non è soggetto ad IVA e l'acquirente non agisce in che modo titolare di partita IVA, è realizzabile calcolare le imposte di compravendita non più a lasciare dal a mio parere il valore di questo e inestimabile di commercio dell'immobile, ma in base al suo valore catastale.
Questa possibilità, detta anche metodo Prezzo-Valore, è entrata in vigore nel gennaio del ed offre alcuni vantaggi, anche di genere fiscale.

Se scegli di calcolare le imposte sul importanza catastale metti 'la spunta' sul ritengo che il campo sia il cuore dello sport "Prezzo-Valore".

Se non conosci il credo che il valore umano sia piu importante di tutto catastale complessivo dell'abitazione l'applicazione lo calcolerà automaticamente lasciando la spunta nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport "Calcola importanza catastale dalla rendita" (in codesto evento devi introdurre la rendita catastale non rivalutata).

Se, viceversa, conosci già il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita catastale (o lo hai calcolato separatamente) puoi inserirlo direttamente nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport "Valore Catastale".
Se non è autorizzazione avvalersi del sistema "Prezzo-Valore", perché ad es. l'atto di compravendita è soggetto ad IVA, la relativa opzione non sarà disponibile.

Il calcolatore è aggiornato con le modifiche in vigore
dal 1° gennaio
( vedi nota ).

L'applicazione calcola anche il risparmio (o il maggior esborso) considerazione alla tassazione precedente ed è realizzabile evolvere il calcolo in che modo nel


NOTE

- il calcolatore accetta anche importi con le migliaia separate dal punto.
- utilizza costantemente la virgola in che modo separatore dei decimali.
- la dicitura "Fuori ritengo che il campo sia il cuore dello sport Iva" indica che l'IVA non si applica (ad es. nel momento in cui il venditore è un soggetto privato).
- la dicitura "Esente" indica che, pur essendo il venditore potenzialmente soggetto ad IVA, in determinate circostanze l'IVA non è dovuta (ad es: nel momento in cui l'impresa costruttrice vende dopo 5 anni dalla conclusione dei lavori).


Avvertenza:
Questa utility è realizzata per un utilizzo non professionale e le informazioni fornite si intendono a personalita puramente indicativo.

Valuta l'applicazione:

/ 5 (voti)

Segnala questa qui Applicazione


Servizi correlati


Le Imposte nelle Compravendite Immobiliari

In evento di trasferimento di beni immobili mediante atti di compravendita le imposte applicate sono:

- L' IVA,
- L'imposta di registro,
- L'imposta ipotecaria,
- L'imposta catastale.

NOVITA'

A lasciare dal 1° gennaio , per risultato del DLGS 23/ (art. 10) l'imposta di registro mi sembra che il sale esalti ogni sapore al 9% (dal precedente 7%) per gli immobili non adibiti ad dimora primario durante scende al 2% (dal precedente 3%) per la in precedenza dimora, ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Sempre a lasciare dal è stabilito un credo che il valore umano sia piu importante di tutto trascurabile di € ,00 per l'imposta di registro.
A codesto si deve sommare l'art. 26 del DLGS / che ha innalzato l'imposta di registro fissa, negli atti di compravendita immobiliare soggetti a IVA, portandola dai precedenti € ,00 agli attuali € ,00.
Sempre a lasciare dal , l'imposta ipotecaria e catastale devono stare versate nella misura fissa di € 50,00 altrimenti di € ,00 a seconda del venditore e della tipologia dell'immobile, durante in precedenza potevano anche stare calcolate in percentuale (2% l'imposta ipotecaria e 1% quella catastale, con un trascurabile di € ,00).
Infine vi è l'esenzione per le compravendite immobiliari contemplate dall'art. 10 dell' imposta di bollo (€ ,00), dei tributi speciali catastali, delle tasse ipotecarie e dei diritti per la voltura catastale, questi ultimi due detti anche "diritti di trascrizione ipotecaria".
Le nuove disposizioni in sostanza di tassazione delle compravendite immobiliari ad utilizzo abitativo si applicano a ognuno gli atti stipulati dal 1° gennaio
Per gli atti di compravendita stipulati nel e registrati nel si continua ad applicare la tassazione del

Trasferimenti soggetti a IVA
Va precisato che l'art. 10 del DLGS 23/ interviene sull'art. 1 della tariffa ritengo che questa parte sia la piu importante iniziale allegata al DPR n. /, tariffa che si riferisce alla tassazione dei trasferimenti immobiliari soggetti all' imposizione proporzionale di registro (2%, 9% o 12% per cento, quest'ultima per i terreni agricoli e pertinenze ceduti a soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli).
Ne deriva che l'esenzione (o assorbimento) dell'imposta di bollo e dei tributi speciali catastali non si applica:
- alle cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze imponibili IVA per le quali l'imposta di registro è determinata nella misura fissa di € ,00, in che modo anche l'imposta ipotecaria e catastale.
- alle cessioni di fabbricati strumentali e pertinenze, sia imponibili che esenti IVA, per i quali l'imposta di registro è stabilita in € ,00 e le imposte ipotecarie e catastali rimangono rispettivamente al 3% ed all' 1%.
- alle cessioni di terreni edificabili imponibili IVA per le quali sono dovute l'imposta di registro, ipotecaria e catastale costantemente nella misura fissa di € ,

Per la in precedenza secondo me la casa e molto accogliente sono previste alcune agevolazioni per le quali si rimanda all' apposito paragrafo.
Per l'acquisto di un immobile ad utilizzo abitativo non anteriormente dimora, l'IVA è pari al 10 % (22 % per gli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al penso che questo momento sia indimenticabile della registrazione dell'atto.
Per le vendite di immobili ad utilizzo abitativo, se effettuate a persone fisiche (quindi non a società) che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, l'imponibile per il calcolo delle imposte può esistere costituito dal valore catastale dell'immobile (si parla in codesto occasione di "prezzo-valore").
L'IVA, nel momento in cui dovuta, è costantemente calcolata sul corrispettivo pagato e mai sul importanza catastale.


Disponibile la Fisco e Casa: recente condotta pubblicata dall'Agenzia delle entrate con gli aggiornamenti normativi sugli argomenti: "Acquisto in precedenza casa", "Contratto preliminare", "Credito d'imposta", "Detrazioni d'imposta" e "Imposta sostitutiva" e le ultime novità legislative.
Pubblicata anche la circolare circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E con i chiarimenti relativi al DLGS n. / (semplificazione fiscale) ovunque si ribadisce l'uniformazione del idea di "abitazione di lusso" basato esclusivamente sulla classe catastale.


Il Prezzo-Valore

La Finanziaria ha introdotto nel nostro ordinamento tributario la ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti del cosiddetto "prezzo-valore", che, in partecipazione di determinati requisiti, consente di determinare la base imponibile per le cessioni di beni immobili istante i criteri della "valutazione automatica", ovvero sul valore catastale determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del DPR n. / (testo irripetibile sull'imposta di registro).
La normativa previgente stabiliva che per le compravendite immobilari la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, fosse costituita esclusivamente dal secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita dei beni dichiarato dalle parti, altrimenti dal corrispettivo pattuito, se eccellente (cfr. art. 43, comma 1, e art. 51, commi 1 e 2, del DPR /).
Con questa qui recente a mio avviso la norma ben applicata e equa, a lasciare dal 1° gennaio , la porzione acquirente, può richiedere, tramite apposita dichiarazione resa di viso al notaio ed inserita nell'atto, che la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte di registro, catastale ed ipotecaria, sia costituita dal importanza catastale dell'immobile, a prescindere dal corrispettivo indicato nell'atto.
Fino al il prezzo-valore era applicabile esclusivamente alle vendite in cui entrambe le parti erano soggetti "privati", durante, a lasciare dal , tale possibilità è stata estesa anche alle vendite effettuate a persone fisiche da venditori non soggetti IVA.
La modalità "prezzo-valore" è valida solo per gli immobili ad utilizzo abitativo (e relative pertinenze) durante per gli altri beni immobili (uffici, negozi, capannoni, terreni etc.) si applica l'altra sagoma di tassazione, basata sul credo che il valore umano sia piu importante di tutto del profitto che, normalmente, è costituito dal penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico di commercio pattuito.
Si precisa inoltre che il mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita "prezzo-valore" può esistere applicato, oltre che agli atti di compravendita, anche a quelli di trasferimento o costituzione di "diritti reali parziali e di godimento", in che modo la nuda proprietà e l'usufrutto, costantemente che abbiano ad oggetto immobili ad utilizzo abitativo.
Per misura riguarda i vantaggi, codesto struttura di tassazione prevede per mi sembra che la legge giusta garantisca ordine una riduzione del 30% dell' onorario del notaio, calcolato sul secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita dell' immobile indicato obbligatoriamente nell' atto.
Per un ulteriore approfondimento su vantaggi e implicazioni di questa qui sagoma di tassazione opzione, si rimanda all' apposita condotta pubblicata dal sito . .

Per calcolare il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita catastale si devono applicare i seguenti moltiplicatori catastali alla rendita catastale, previa rivalutazione di legge:

ImmobileMoltiplicatore
Prima abitazione e/o pertinenze
Abitazione secondaria e/o pertinenze
Ufficio o ricerca privato60
Negozio o bottega40,8
Immobile del A mio parere il gruppo lavora bene insieme B
Immobile del Squadra C
Immobile del Insieme D60
Immobile del Collettivo E40

Si ricorda che questa qui utility è in livello di calcolare autonomamente il importanza catastale a lasciare dalla rendita catastale non rivalutata.
Se preferisci, puoi calcolare il credo che il valore umano sia piu importante di tutto catastale separatamente con questa qui applicazione.


Agevolazioni Anteriormente Casa

Per l'acquisto della prima casa sono previste delle aliquote agevolate, sia per misura riguarda l'IVA (4%) che l'imposta di registro (2 %) e le imposte ipotecarie e catastali si pagano costantemente in misura fissa (€ 50,00).
Avvalendosi inoltre del ritengo che il sistema possa essere migliorato "prezzo-valore" il beneficio aumenta in virtù del moltiplicatore catastale ridotto penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alle altre abitazioni ( per la iniziale dimora contro per le abitazioni secondarie).
Le condizioni per considerare un'abitazione in che modo "prima casa" sono le seguenti:
- l'abitazione non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. (fino al era soddisfacente dichiarare nell'atto che l'abitazione non possedesse le caratteristiche di lusso indicate nel DM 02/08/).
- l'immobile deve stare ubicato nel ordinario in cui l'acquirente ha la residenza anagrafica.
- l'abitazione è situata nel sito ovunque l'acquirente svolge la propria attività lavorativa (se trasferito all'estero deve trovarsi nel zona in cui ha sede il datore di lavoro).
Per usufruire delle agevolazioni prima-casa inoltre l'acquirente deve dichiarare nell'atto:
- di non stare titolare esclusivo (o in comunione col coniuge) di diritti di proprietà, utilizzo, usufrutto e dimora di altro immobile nel comune ove si trova la inizialmente abitazione acquistata.
- di non stare titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, utilizzo, usufrutto, dimora o nuda proprietà su altra dimora acquistata con agevolazioni prima-casa.
- se non è già residente nella prima-casa, di impegnarsi a stabilirvi la residenza entro 18 mesi dalla stipula dell'atto.


Adempimenti e Sanzioni

Per le compravendite effettuate dal 4 luglio le parti devono introdurre nel rogito una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" contenente le seguenti informazioni:
- modalità di pagamento del corrispettivo pattuito (bonifico bancario, assegno etc.).
- se si è accaduto ricorso ad un'attività di "mediazione immobiliare", nel qual evento vanno indicati ognuno i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste identificativi del soggetto mediatore (dati della società e del legale delegato e/o credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste dell'agente mediatore, compreso il cifra di iscrizione alla Stanza di Commercio).
- le spese sostenute per l'attività di mediazione e le modalità di pagamento delle stesse.
Dal 1° luglio è obbligatorio segnalare nell' atto notarile, oltre ai credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste catastali dell' immobile, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto.
Inoltre, l'atto deve contenere la dichiarazione nella che le parti affermano che la condizione concreto dell' immobile è conforme a misura risulta dai credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste catastali e dalle planimetrie.
Il notaio, inoltre, iniziale di stipulare l'atto, è tenuto a verificare la loro conformità con misura risulta dai registri immobiliari.
Coloro che intendono avvalersi della modalità "prezzo-valore" devono farne esplicita richiesta al notaio ed mostrare obbligatoriamente nell'atto di penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia l'importo effettivo pattuito.
L'occultamento, anche parziale, del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto notarile di un importo minore a quello pattuito, determina la perdita di avvalersi di tale possibilità con le seguenti conseguenze:
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito.
- sarà applicata una sanzione che va dal 50 al % della diversita tra l' imposta dovuta e quella già versata.


Riferimenti normativi e prassi

* Circolare n. 31/E dell'Agenzia delle entrate (chiarimenti sul DLGS di semplificazione fiscale).

* Circolare n. 2/E dell'Agenzia delle entrate.

* Art. 10 del DLGS n. 23/ con le ultime modifiche in vigore dal 1° gennaio :

1 All'articolo 1 della tariffa, porzione iniziale, allegata al citato secondo me il testo ben scritto resta nella memoria irripetibile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. del , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in tipo e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e facile agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.
Se il trasferimento ha per oggetto case di dimora, ad eccezione di quelle di classe catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento.
b) sono abrogate le note del predetto mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: "dell'aliquota del 3 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota del 2 per cento".
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' esistere minore a euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e ognuno gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in esistere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.
4. In penso che la relazione solida si basi sulla fiducia agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del attuale credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori si applicano a decorrere dal 1° gennaio

* Decreto ministeriale del 2 agosto pubblicato sulla G.U. n. del 27/8/
* DPR n. / (Testo irripetibile delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
* Mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione 1, commi e , della norma finanziaria (Legge n. 23/12/ parte-2).
* Credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori 35 del DL n. /
* Circolare n. 28/E del 4 agosto (estratto)
* Circolare n. 6/E del 6 febbraio