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Associazione tra professionisti e regime forfettario

La detenzione di partecipazioni e l’accesso del forfetario dal

L’art. 1, comma 57, lett. d), della Regolamento n. / ha stabilito che non possono adottare il regime forfetario i soggetti che, contemporaneamenteall’esercizio all’attività:

  • partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
  • o controllano, direttamente o indirettamente (es. tramite familiari), S.r.l., le quali esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 57, lett. d, della Norma n. /).

Attenzione al evento che la adesione ad spa, sapa, società residenti all’estero non comporta alcun impedimento all’adozione.

Partecipazione in società di persone e associazioni professionali - Non possono adottare il regime forfetario i soggetti che, contemporaneamente all’attività per cui è applicato detto regime, partecipino in:

  • società di persone;
  • associazioni professionali;
  • imprese familiari e aziende coniugali (circolare n. 9/E/, § ).

La ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento in società di persone o associazioni professionali è costantemente rilevante, ai fini della verifica dell’accesso, indipendentemente:

  • dalla quota posseduta, di minoranza o di maggioranza;
  • dall’attività cambiamento dal socio e dalla società.

Nello identico intervallo d’imposta non possono stare imputati allo identico contribuente due diversi regimi di tassazione.

Rimozione della motivo ostativa: la motivo ostativa può stare rimossa (e non vi è diversita tra partecipazioni in società di persone o in S.r.l.):

  • solo entro il termine del 31/12 dell’anno precedente a quello di primo accesso al regime agevolato
  • non in costanza di regime agevolato (ciò obbliga alla fuoriuscita dall’anno successivo).

Nel evento delle S.r.l., conta anche la riconducibilità dell’attività cambiamento dalla S.r.l. penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quella cambiamento dal forfettario: la motivo ostativa lavoro alla compresenza:

  • del controllo della S.r.l. (anche indiretto e/o tramite interposta persona/familiari)
  • della riconducibilità delle attività: si verifica nel occasione in cui l’attività cambiamento dalla S.r.l. e dal contribuente forfettario rientrino nell’ambito della medesima sezione Ateco
  • dell’addebito di costi da ritengo che questa parte sia la piu importante del contribuente forfettario a carico della S.r.l.

Ad dimostrazione non vi è alcuna motivo ostativa ove la S.r.l. svolga un’attività manifatturiera (Sezione M) o nelle costruzioni (Sezione F), durante il contribuente forfettario (che potrà addebitare i propri costi alla S.r.l.) eserciti:

  • un’attività professionale (Sezione M): si pensi all’architetto che fattura i progetti di secondo me la costruzione solida dura generazioni alla S.r.l. immobiliare di secondo me la costruzione solida dura generazioni che controlla;
  • un’attività di intermediazione(Sez. G): si pensi al socio che addebita le provvigioni per il procacciamento delle vendite alla S.r.l. che controlla (Interpello n. / risp).

 

1) Verifica SU SRL

 

2) RICONDUCIBILITÀ. ATTIVITÀ

3) ADDEBITI

REGIME FORFETARIO

Casi

PARTECIPAZIONE NEL

socio

 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL

COSTI DEL FORFETARIO DEDOTTI DALLA S.R.L.

Nel

FUORIUSCITA DAL

Se la motivo ostativa non è rimossa al 31/12/

del forfettario.

dei suoi

familiari

DALLA S.R.L.

DAL FORFETTARIO.

1

70%

 

non conta

SEZ. M

SEZ. M

2

70%

 

non conta

SEZ. M

SEZ. M

NO

NO

3

70%

 

non conta

SEZ. M

SEZ. G

non conta

NO

4

20%

30%

non conta

SEZ. M

SEZ. M

5

20%

30%

non conta

SEZ. M

SEZ. M

NO

NO

6

30%

 

preposto

SEZ. M

SEZ. M

NO

NO

7

30%

 

amministr.

SEZ. M

SEZ. M

8

30%

 

NO

NO

non conta

non conta

non conta

NO